Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 gen 2014
In Italia, fatta salva la presentazione tipo di cui all’allegato V, lettera B, punto III, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le carcasse di suino possono essere presentate senza asportare il diaframma e la sugna prima della pesatura e della classificazione. Nel caso di tale presentazione, il peso a caldo registrato è adattato applicando la seguente formula: dove: Y = peso della carcassa quale definito dal regolamento (CE) n. 1249/2008 X = peso della carcassa a caldo con sugna e diaframma a = somma di sugna e diaframma (%), equivalente — per il diaframma, allo 0,29 % (peso carcassa da 110,1 a 180 kg) e allo 0,26 % (peso carcassa da 70 a 110 kg), — per la sugna, a: — 0,99 % (peso carcassa da 70 a 80,0 kg), — 1,29 % (peso carcassa da 80,1 a 90,0 kg), — 1,52 % (peso carcassa da 90,1 a 100,0 kg), — 2,05 % (peso carcassa da 100,1 a 110 kg), — 2,52 % (peso carcassa da 110,1 a 130 kg), — 2,62 % (peso carcassa da 130,1 a 140 kg), — 2,83 % (peso carcassa da 140,1 a 150 kg), — 2,96 % (peso carcassa da 150,1 a 180 kg).
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