Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 gen 2014
1.   L'Italia procede al recupero presso il beneficiario dell'aiuto incompatibile di cui all', paragrafo 1. 2.   L'importo da recuperare comprende gli interessi maturati dalla data in cui gli aiuti sono stati messi a disposizione del beneficiario fino alla data del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (60) e del regolamento n. 271/2008 della Commissione (61) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
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