Art. 8

Art. 8

In vigore dal 17 gen 2014
L’Unione concede all’Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (ex-VLA), di Addlestone, Regno Unito, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014: a) per il controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 317 000 EUR; b) in deroga all’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 della Commissione (6), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 135/2013 e, per quanto concerne il seminario connesso alla suddetta attività, il laboratorio di riferimento dell’Unione europea può chiedere un contributo finanziario per l’intervento di più di 32 partecipanti; c) per la malattia di Newcastle, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 113 000 EUR; d) per l’influenza aviaria, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 403 000 EUR.
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