Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 dic 2013
1.   È fatto divieto ai cittadini degli Stati membri di fornire, trasferire, vendere o esportare alla Repubblica Centrafricana ("CAR") armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, provenienti dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o non di tale territorio. 2.   Sono vietati: a) la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, compresa la fornitura di personale mercenario armato, pertinenti ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nella CAR o destinati ad essere utilizzati nella CAR; b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti, nonché assicurazione e riassicurazione, all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nella CAR o destinati ad essere utilizzati nella CAR; c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).
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