Art. 9
Trasmissione delle informazioni
In vigore dal 18 dic 2013
Trasmissione delle informazioni
Ogni anno, entro giugno, le autorità competenti presentano una relazione contenente le informazioni seguenti:
a)
le mappe con l’indicazione delle percentuali di aziende agricole, di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale per ciascuna contea, nonché le mappe sull’utilizzo locale del terreno, di cui all’, paragrafo 1;
b)
i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati, comprese le informazioni relative all’evoluzione della qualità delle acque, sia in regime di deroga sia in regime normale, nonché l’impatto della deroga sulla qualità delle acque, in conformità all’, paragrafo 2;
c)
i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque presenti nel suolo e dell’azoto minerale nel profilo del suolo, sia in regime di deroga sia in regime normale, di cui all’, paragrafo 2;
d)
sintesi e valutazione dei dati ottenuti dal monitoraggio intensificato dell’acqua di cui all’, paragrafo 3;
e)
i risultati delle indagini sull’utilizzo locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole di cui all’, paragrafo 4;
f)
i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all’entità delle perdite di nitrato e fosforo dalle aziende che beneficiano di una deroga individuale di cui all’, paragrafo 4;
g)
la valutazione dell’attuazione del regime di deroga, sulla base di controlli presso l’azienda agricola e di informazioni sulle aziende agricole non inadempienti, nonché dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco, di cui all’, paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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