Art. 8 · Controlli

Art. 8

Controlli

In vigore dal 18 dic 2013
Controlli 1.   Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli non sono rispettate, il richiedente ne è informato. In tale caso, la domanda si considera respinta. 2.   Occorre predisporre un programma di ispezioni in loco basato sull’analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull’esito dei controlli casuali previsti dalla normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni in loco intese ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite agli della presente decisione interessano almeno il 5 % delle aziende agricole cui è stata accordata una deroga individuale. Qualora la verifica evidenzi un mancato rispetto, il richiedente ne è informato. In tale caso, la domanda di deroga per l’anno successivo si considera respinta. 3.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto della deroga concessa a norma della presente decisione.
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