Art. 5
Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti
In vigore dal 18 dic 2013
Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti
1. Il quantitativo di effluente prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso quello degli animali che pascolano su tali superfici, non supera un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro l’anno, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 7.
2. L’apporto complessivo di azoto non supera il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata, e tiene conto dell’azoto rilasciato dal suolo e non supera il livello massimo di applicazione relativo all’azienda, stabilito nel programma d’azione per i nitrati.
3. Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione, specificando l’avvicendamento colturale sulla superficie agricola nonché le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti. Il piano è disponibile ogni anno presso l’azienda entro il 1o marzo. Il piano di fertilizzazione include almeno i dati seguenti:
a)
il piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie delle parcelle adibita alla praticoltura e delle parcelle coltivate con altre colture, nonché una mappa schematica dell’ubicazione delle singole parcelle;
b)
il numero dei capi di bestiame e la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti agricoli;
c)
il calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente prodotti nell’azienda;
d)
la quantità, il tipo e le caratteristiche dell’effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;
e)
il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture per ciascuna parcella;
f)
i risultati di analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell’azoto e del fosforo;
g)
la natura del fertilizzante da utilizzare;
h)
il calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da effluente su ciascuna parcella;
i)
il calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascuna parcella.
I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.
4. Ogni agricoltore tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, in cui vengono riportate anche informazioni sulla gestione degli apporti di azoto e fosforo; tale registro è presentato alle autorità competenti ogni anno civile.
5. Per ogni azienda a superficie prativa che beneficia di una deroga l’agricoltore accetta che la domanda di cui all’, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione ed il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli.
6. Analisi periodiche del contenuto di azoto e fosforo nel suolo sono effettuate da ogni agricoltore che beneficia di una deroga, al fine di garantire una fertilizzazione accurata.
Per ogni area dell’azienda omogenea sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture, occorre effettuare analisi e campionamenti almeno una volta ogni quattro anni.
È necessario eseguire almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.
Un’analisi dei risultati relativi alla presenza di azoto e fosforo nel suolo è messa a disposizione dell’azienda ammessa a beneficiare di una deroga.
7. È vietato applicare effluente di allevamento nel periodo autunnale prima della semina dei prati.
Storico versioni
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