Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 dic 2013
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«azienda agricola a superficie prativa» un’azienda in cui l’80 % o più della superficie agricola disponibile per l’applicazione di effluente è costituita da prato;
b)
«bestiame erbivoro» bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;
c)
«superficie prativa» una superficie a coltura prativa permanente o temporanea (intendendosi in quest’ultimo caso i prati avvicendati mantenuti per un periodo inferiore a quattro anni);
d)
«parcella», un singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2013:781:oj#art-2