Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 dic 2013
1.   In deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l’IVA sull’acquisto, l’acquisto intracomunitario, l’importazione, il noleggio o il leasing di veicoli stradali a motore nonché l’IVA sulle spese relative ai veicoli, se il veicolo non viene utilizzato esclusivamente per scopi professionali. 2.   Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 non si applica ai veicoli a motore con un peso massimo totale superiore ai 3 500 chilogrammi o ai veicoli a motore con più di nove posti, compreso quello del conducente. 3.   Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 non si applica all'IVA addebitata su qualsiasi spesa che sia interamente connessa alle attività professionali del soggetto passivo.
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