Art. 5
Controllo e rendiconto d’esecuzione
In vigore dal 17 dic 2013
Controllo e rendiconto d’esecuzione
L’Agenzia è soggetta al controllo della Commissione e rende conto regolarmente dell’esecuzione dei programmi o parte dei programmi dell’Unione che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisate nell’atto di delega.
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