Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 dic 2013
1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all’, paragrafo 2, è affidata al l’Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni (BAFA). 3.   Il BAFA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine quest’ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA.
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