Art. 2 · Mansioni

Art. 2

Mansioni

In vigore dal 16 dic 2013
Mansioni I gruppi hanno il compito di: a) mantenere un dialogo continuativo su tutte le questioni relative alla politica agricola comune, incluso lo sviluppo rurale, ed alla sua attuazione, in particolare per quanto riguarda le misure che la Commissione riterrà di dover adottare in questo ambito, ivi compresi gli aspetti internazionali dell’agricoltura; b) realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche nei settori di cui alla lettera a); c) assistere la Commissione e offrire consulenza in materia di strategie nei settori di cui alla lettera a); d) fornire il proprio parere su tematiche specifiche su richiesta della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale («la Direzione Generale») ed entro i limiti temporali stabiliti nella richiesta oppure su propria iniziativa; e) monitorare gli sviluppi della politica nei settori di cui alla lettera a).
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