Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 dic 2013
L’emendamento agli articoli 25 e 26 della Convenzione («emendamento») sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi («Convenzione») che consente l’accesso alla Convenzione a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e che è stato adottato in occasione della terza riunione delle Parti è accettato a nome dell’Unione. Il testo dell’emendamento è allegato alla presente decisione.
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