Art. 8
Conformità
In vigore dal 13 dic 2013
Conformità
Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e danno adeguata ed immediata pubblicità alle misure adottate.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2013:764:oj#art-8