Art. 7 · Requisiti in materia di informazione degli Stati membri interessati

Art. 7

Requisiti in materia di informazione degli Stati membri interessati

In vigore dal 13 dic 2013
Requisiti in materia di informazione degli Stati membri interessati Gli Stati membri interessati informano la Commissione e gli Stati membri, nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, dei risultati della sorveglianza della peste suina classica relativa alle zone elencate nell’allegato, conformemente ai piani per l’eradicazione della peste suina classica o ai piani di vaccinazione di emergenza contro la malattie approvati dalla Commissione e di cui all’, secondo comma.
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