Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 dic 2013
La decisione 2013/255/PESC è così modificata: 1) all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasporto o all'esportazione di taluni equipaggiamenti, beni e tecnologie che possono essere utilizzati per la repressione interna, o per la produzione o manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna, o all'approvvigionamento della relativa assistenza tecnica o finanziaria, qualora uno Stato membro determini caso per caso che essi sono destinati a: a) scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o a beneficio del personale delle Nazioni Unite, o al personale dell'Unione o dei suoi Stati membri; oppure b) attività intraprese conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in linea con l'obiettivo della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convenzione sulle armi chimiche), e previa consultazione dell'OPCW;"; 2) all'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo: "3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione o all'esportazione di armi chimiche o ai relativi materiali provenienti dalla Siria o originari della Siria, intraprese conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del Consiglio esecutivo dell'OPCW, in linea con l'obiettivo della Convenzione sulle armi chimiche."; 3) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 13 bis È vietato importare, esportare, trasferire o fornire i relativi servizi di intermediazione in beni culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale, scientifica rara e religiosa, che siano stati rimossi illegalmente dalla Siria, o di cui si sospetta ragionevolmente che siano stati rimossi illegalmente dalla Siria, durante o dopo il 9 maggio 2011. Il divieto non si applica qualora sia dimostrato che i beni culturali sono restituiti in maniera sicura ai loro legittimi proprietari in Siria. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i beni specifici contemplati dal presente articolo."; 4) all'articolo 28, paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, operatori umanitari e relativa assistenza, e purché, in caso di rilascio di fondi congelati o risorse economiche, i fondi o le risorse economiche siano sbloccati a favore delle Nazioni Unite allo scopo di prestare o facilitare la prestazione di assistenza in Siria in conformità del piano di reazione per l'assistenza umanitaria in Siria (Syria Humanitarian Assistance Response Plan) (SHARP)."; 5) all'articolo 28, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera: "g) necessari per l'evacuazione in Siria."; 6) all'articolo 28, è aggiunto il paragrafo seguente: "12.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano al trasferimento da parte della Commercial Bank of Syria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti dall'esterno del territorio dell'Unione e congelati dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento di fondi o risorse economiche da parte o mediante la Commercial Bank of Syria sia ricevuto dall'esterno dell'Unione dopo la data della sua designazione, laddove tale trasferimento sia correlato ad un pagamento da parte di un istituto finanziario non designato dovuto il connessione con uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, di rifugi, sanitarie o igieniche per uso civile, a condizione che lo Stato membro interessato abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente ricevuto da una persona o un'entità di cui al paragrafo 1.".
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