Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 dic 2013
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
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