Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 dic 2013
Per ogni successiva modifica del piano nazionale transitorio comunicata in futuro dalla Repubblica di Lituania la Commissione valuta la conformità con le disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE.
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