Art. 3
In vigore dal 11 dic 2013
1. La Commissione concorda con le autorità della Giordania, secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, condizioni di politica economica e condizioni finanziarie chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, da stabilire in un protocollo d’intesa («protocollo d’intesa»). Il protocollo d’intesa comprende un calendario per il soddisfacimento di tali condizioni. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d’intesa sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all’, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macro-economico e di riforma strutturale attuati dalla Giordania con il sostegno dell’FMI.
2. Tali condizioni mirano, in particolare, a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la responsabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania, anche ai fini del ricorso all’assistenza macro-finanziaria dell’Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell’apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità inerenti alle politiche esterne dell’Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione.
3. Le condizioni finanziarie dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità giordane.
4. La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all’, paragrafo 3, continuino ad essere soddisfatte e che le politiche economiche della Giordania siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.
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