Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 dic 2013
1.   L'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza comune («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione. 2.   L'esecuzione tecnica del progetto di cui all' è a cura del SEESAC. 3.   Il SEESAC svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le modalità necessarie con il PSNU, che agisce per conto del SEESAC.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:730:oj#art-2