Art. 61 · Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Art. 61

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

In vigore dal 25 nov 2013
Tutela dei diritti di proprietà intellettuale 1.   Al fine di ridurre le distorsioni e gli ostacoli agli scambi bilaterali, occorre garantire un adeguato ed efficace livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i mezzi necessari a far rispettare tali diritti, se del caso conformemente ai massimi standard internazionali. 2.   Nel quadro dell’associazione, la cooperazione in questo settore può comprendere l’elaborazione di leggi e regolamentazioni volte a tutelare e a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, ad impedire gli abusi da parte dei titolari di questi diritti e le violazioni di tali diritti a opera dei concorrenti e il sostegno alle organizzazioni regionali che promuovono l’applicazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la formazione del personale.
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