Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 nov 2013
1.   L’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’esecuzione tecnica del progetto di cui all’ è realizzata da Conflict Armament Research Ltd. («CAR»). 3.   CAR svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con CAR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:698:oj#art-2