Art. 4

Art. 4

In vigore dal 20 nov 2013
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Francia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni: a) l’importo complessivo (capitale più interessi) da recuperare presso il beneficiario; b) la descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione; c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato ingiunto di rimborsare l’aiuto. 2.   La Francia tiene regolarmente informata la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per dare esecuzione alla presente decisione fino al completo recupero degli aiuti di cui all’. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi degli aiuti e agli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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