Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 nov 2013
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’, paragrafo 2, è pari a 1 727 000 EUR. 2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con l’OMS. L’accordo di finanziamento prevede che l’OMS assicuri al contributo dell’Unione la visibilità commisurata alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedura e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
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