Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 nov 2013
In deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE, il Regno di Svezia e il Regno di Danimarca sono autorizzati ad applicare il regime seguente per il recupero dell’IVA sui pedaggi corrisposti per il diritto di utilizzo del collegamento fisso dell’Öresund tra i due paesi: a) un soggetto passivo stabilito nel Regno di Danimarca può esercitare il suo diritto alla deduzione dell’IVA dovuta per l’utilizzo della parte del collegamento che si trova sul territorio svedese mediante imputazione sulle dichiarazioni periodiche che deve presentare nel Regno di Danimarca; b) un soggetto passivo stabilito nel Regno di Svezia può esercitare il suo diritto alla deduzione dell’IVA dovuta per l’utilizzo della parte del collegamento che si trova sul territorio danese mediante imputazione sulle dichiarazioni periodiche che deve presentare nel Regno di Svezia; c) un soggetto passivo non stabilito in uno dei suddetti Stati membri deve rivolgersi alle autorità svedesi per ottenere, secondo la procedura prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio (5) o dalla direttiva 86/560/CEE del Consiglio (6), il rimborso dell’IVA sui pedaggi, compresa l’IVA dovuta per l’utilizzazione della parte del collegamento che si trova sul territorio danese.
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