Art. 1
In vigore dal 13 nov 2013
I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio, sono adeguati per determinati paesi, indicati in allegato. Quest’ultimo contiene 10 tabelle mensili che precisano i paesi interessati e le date di applicazione effettiva per ciascuno di essi.
I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità di applicazione del regolamento finanziario (2) e corrispondono alle diverse date pertinenti di cui alle tabelle dell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:655:oj#art-1