Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 nov 2013
Gli Stati membri devono adottare, e pubblicare, le misure necessarie per conformarsi all’ della presente decisione non appena ricevono l’informazione della Commissione sul cambiamento della situazione zoosanitaria della Svizzera in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1.
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