Art. 4

Art. 4

In vigore dal 12 nov 2013
Gli Stati membri fissano l’altitudine minima sopra il livello del suolo per le trasmissioni da un sistema MCA funzionante in conformità alle specifiche definite nella parte 3 dell’allegato. Gli Stati membri possono imporre altitudini minime più elevate per il funzionamento dei servizi MCA se lo giustificano le caratteristiche topografiche del loro territorio e le condizioni di costruzione della rete a terra. Queste informazioni, corredate dei necessari documenti giustificativi, sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dall’adozione della presente decisione e sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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