Art. 3
Isolati di Salmonella spp. ottenuti da operatori del settore alimentare
In vigore dal 12 nov 2013
Isolati di Salmonella spp. ottenuti da operatori del settore alimentare
Qualora, a causa di una bassa prevalenza batterica o di un basso numero di unità epidemiologiche, in uno Stato membro il numero minimo di isolati di Salmonella spp. prelevati dall’autorità competente durante i controlli ufficiali in conformità all’allegato, parte A, punto 1, lettera a), non sia sufficiente per ottenere il numero minimo richiesto di isolati da sottoporre ai test di sensibilità antimicrobica, l’autorità competente può utilizzare gli isolati ottenuti da operatori del settore alimentare, a condizione che siano stati ottenuti conformemente alle seguenti disposizioni:
a)
il programma nazionale di controllo di cui all’ del regolamento (CE) n. 2160/2003;
b)
i criteri di igiene del processo di cui all’allegato I, capitolo 2, punti 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5 del regolamento (CE) n. 2073/2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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