Art. 6 · Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni delle anatre domestiche nate dalle anatre domestiche vaccinate

Art. 6

Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni delle anatre domestiche nate dalle anatre domestiche vaccinate

In vigore dal 8 nov 2013
Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni delle anatre domestiche nate dalle anatre domestiche vaccinate 1.   Il Portogallo garantisce che le anatre domestiche nate dalle anatre domestiche vaccinate siano movimentate dopo la schiusa solo dall’azienda di cui all’, paragrafo 1, verso un’azienda situata in una zona limitrofa a tale azienda. Tale zona è individuata e definita dal Portogallo come stabilito nel piano di vaccinazione preventiva. 2.   In deroga al paragrafo 1, le anatre domestiche nate dalle anatre domestiche vaccinate, a condizione che abbiano più di quattro mesi, possono: a) essere messe in libertà in Portogallo; oppure b) essere spedite dal Portogallo a condizione che: i) i risultati degli esami di laboratorio e della sorveglianza previsti nel piano di vaccinazione preventiva siano positivi; ii) siano soddisfatte le condizioni per la spedizione di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui alla decisione 2006/605/CE.
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