Art. 4

Art. 4

In vigore dal 6 nov 2013
1)   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette alla Commissione le seguenti informazioni: a) l'importo complessivo (capitale più interessi) da recuperare presso il beneficiario; b) la descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione; c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato ingiunto di rimborsare l'aiuto. 2)   La Germania informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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