Art. 2
In vigore dal 6 nov 2013
1) La Germania procede al recupero dell'aiuto di cui all' presso il beneficiario.
2) Gli importi da recuperare comprendono gli interessi a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero.
3) Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 (19) della Commissione e al regolamento (CE) n. 271/2008 (20) della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
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