Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 nov 2013
1)   La Germania procede al recupero dell'aiuto di cui all' presso il beneficiario. 2)   Gli importi da recuperare comprendono gli interessi a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero. 3)   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 (19) della Commissione e al regolamento (CE) n. 271/2008 (20) della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:206:oj#art-2