Art. 2
In vigore dal 31 ott 2013
Se un atto adottato a norma dell’articolo 7, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 525/2013 prevede che gli Stati membri debbano presentare inventari delle emissioni di gas a effetto serra utilizzando i valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta che figurano nella quarta relazione di valutazione dell’IPCC, adottata mediante la decisione 15/CP.17 della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, gli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni indicate nell’allegato II si applicano a decorrere dal primo anno in cui la rendicontazione sugli inventari dei gas a effetto serra diventa obbligatoria. L’applicazione del presente articolo esclude l’applicazione dell’.
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