Art. 1
In vigore dal 29 ott 2013
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1.
all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2014. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, essa può essere prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.".
2.
l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:534:oj#art-1