Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 ott 2013
La decisione 2012/642/PESC è così modificata: 1. all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2.   La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2014. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, essa può essere prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.". 2. l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:534:oj#art-1