Art. 1
In vigore dal 22 ott 2013
All’ della decisione di esecuzione 2011/77/UE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il sostegno finanziario copre un periodo di tre anni e due mesi a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore della presente decisione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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