Art. 2
In vigore dal 22 ott 2013
La concessione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte della Repubblica del Kirghizistan, di meccanismi democratici effettivi, compresi un sistema parlamentare multipartitico, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. La Commissione monitora il rispetto di tale condizione preliminare durante l’intero ciclo dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione. Il presente articolo si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (6).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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