Art. 4 · Disposizioni transitorie

Art. 4

Disposizioni transitorie

In vigore dal 21 ott 2013
Disposizioni transitorie Gli Stati membri autorizzano per un periodo transitorio che va fino al 29 aprile 2015 le importazioni verso l’Unione di cani, gatti e furetti accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 28 dicembre 2014, conforme ai modelli figuranti rispettivamente nell’allegato della decisione 2005/64/CE e nell’allegato I della decisione di esecuzione 2011/874/UE.
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