Art. 2
Certificato sanitario per le importazioni da territori o paesi terzi
In vigore dal 21 ott 2013
Certificato sanitario per le importazioni da territori o paesi terzi
Gli Stati membri autorizzano esclusivamente le importazioni di cani, gatti o furetti che soddisfino le seguenti condizioni:
a)
sono munite di un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui alla parte 1 dell’allegato e compilato e firmato da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui alla parte 2 dell’allegato;
b)
soddisfano i requisiti del certificato sanitario di cui alla lettera a), per quanto riguarda i territori o i paesi terzi di provenienza e tutti i territori o i paesi terzi di transito di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
Storico versioni
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