Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 ott 2013
1.   I programmi sono realizzati in conformità al documento tecnico «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» (Basi per un progetto pilota di sorveglianza sulla perdita di colonie di api) e in conformità ai programmi per gli studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api presentati dagli Stati membri. 2.   Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito presentano alla Commissione: — entro il 1o marzo 2014 una relazione tecnica intermedia sulla prima visita prevista dai programmi per gli studi di sorveglianza, e — entro il 31 ottobre 2014 una relazione tecnica definitiva sulla seconda e sulla terza visita previste nei programmi per gli studi di sorveglianza, — la relazione tecnica deve essere conforme al modello che verrà predisposto dalla Commissione in collaborazione con il laboratorio di riferimento dell’UE per la salute delle api. 3.   Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito presentano alla Commissione: — entro il 31 dicembre 2014 una versione cartacea e una versione elettronica della relazione finanziaria redatta in conformità all’allegato II, — su richiesta della Commissione, i documenti giustificativi comprovanti tutte le spese di cui alla domanda di rimborso. 4.   I risultati degli studi sono messi a disposizione della Commissione e del laboratorio di riferimento dell’UE per la salute delle api.
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