Art. 2
In vigore dal 17 ott 2013
1. Il contributo globale massimo autorizzato dalla presente decisione per le spese sostenute per i programmi di cui all’ è fissato in 1 847 930 EUR e sarà finanziato dal bilancio generale dell’Unione europea.
2. Le spese relative al personale responsabile dello svolgimento delle analisi di laboratorio, del campionamento o del controllo nonché ai materiali di consumo e alle spese generali per gli studi di sorveglianza sono ammissibili secondo le modalità di cui all’allegato III.
3. Il contributo finanziario dell’Unione è versato in seguito alla presentazione e all’approvazione delle relazioni e dei documenti giustificativi di cui all’, paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
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