Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 ott 2013
1.   La Repubblica slovacca adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso il beneficiario l’aiuto di cui all’, già posto illegalmente a sua disposizione, tenendo conto del fatto che l’importo di 424 490 SKK degli arretrati relativi alla tassa di circolazione è stato versato sul conto dell’ufficio delle imposte locale il 2 agosto 2006. 2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione. 3.   La somma recuperata comprende gli interessi per l’intero periodo decorrente dalla data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione di Frucona Košice, a.s. fino alla data dell’effettivo recupero. 4.   Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (51). Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto per tutto il periodo di cui al paragrafo 3.
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