Art. 1
In vigore dal 14 ott 2013
1. Fatto salvo il paragrafo 2, la misura provvisoria notificata dalla Repubblica francese il 14 agosto 2013 è autorizzata per un periodo di tempo di 21 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
2. L’autorizzazione scadrà alla prima delle seguenti occasioni, se essa ha luogo prima della scadenza del periodo di tempo di cui al paragrafo 1:
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la data in cui diventa applicabile un adeguamento dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 secondo le modalità richieste dalla misura provvisoria autorizzata, o
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sei mesi dopo la conclusione della procedura di restrizione stabilita dagli articoli da 69 a 73 del regolamento (CE) n. 1907/2006 senza che la Commissione proponga un progetto di restrizione.
Storico versioni
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