Art. 3
In vigore dal 11 ott 2013
1. È vietata l’introduzione di partite delle merci elencate nella quinta colonna della tabella di cui all’allegato nei territori elencati nella terza colonna della medesima tabella.
2. In deroga al paragrafo 1, è autorizzata l’introduzione delle merci elencate nella quinta colonna della tabella di cui all’allegato nei territori elencati nella terza colonna della medesima tabella qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
le merci provengono da un altro Stato membro, o da un suo territorio, riconosciuto indenne da varroasi a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE;
b)
le partite sono accompagnate da un certificato sanitario redatto conformemente al certificato sanitario di cui all’allegato E, parte 2, della direttiva 92/65/CEE, alla cui parte II.2 vanno aggiunte le seguenti informazioni:
«merci elencate nella quinta colonna della tabella di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione, provenienti da Stati membri, o da loro parti, riconosciuti indenni da varroasi a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE ed in cui non è stato segnalato nessun caso di varroasi nel corso degli ultimi 30 giorni.»;
c)
sono state prese tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da varroasi delle partite durante il trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2013:503:oj#art-3