Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 ott 2013
1.   Gli Stati membri elencati nell’allegato assicurano che, nei territori elencati nella terza colonna della tabella di cui all’allegato, sono rispettate le seguenti condizioni: a) a norma del diritto nazionale, la varroasi è soggetta a denuncia obbligatoria; b) viene condotta un’attività di sorveglianza regolare volta a comprovare l’assenza di acari ectoparassiti del genere Varroa. 2.   Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri elencati nell’allegato comunicano alla Commissione i risultati dell’attività di sorveglianza di cui al paragrafo 1, lettera b). 3.   Gli Stati membri elencati nell’allegato comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri l’individuazione di acari ectoparassiti del genere Varroa nei territori elencati nella terza colonna della tabella di cui all’allegato.
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