Art. 4
In vigore dal 10 ott 2013
1. Nell’ambito delle misure di emergenza adottate nel 2013 per la protezione contro la peste suina africana, la Lituania ha diritto a un contributo specifico dell’Unione alle spese sostenute per l’acquisto di sostanze repellenti per i cinghiali da utilizzare in specifiche zone ad alto rischio del suo territorio dopo il 1o luglio 2013.
2. Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania per le attività di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 30 000 EUR.
Storico versioni
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