Art. 3

Art. 3

In vigore dal 10 ott 2013
1.   Nell’ambito delle misure di emergenza adottate nel 2013 per la protezione contro la peste suina africana, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia hanno diritto a un contributo specifico dell’Unione alle spese sostenute per le campagne di sensibilizzazione realizzate in detti Stati membri dopo il 1o luglio 2013. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 50 % delle spese sostenute da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia per le attività di cui al paragrafo 1 e non supera: a) 10 000 EUR per l’Estonia; b) 14 000 EUR per la Lettonia; c) 40 000 EUR per la Lituania; d) 25 000 EUR per la Polonia.
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