Art. 1
In vigore dal 10 ott 2013
1. Nell’ambito delle misure di emergenza per la protezione contro la peste suina africana adottate da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia nel 2013, tali Stati membri hanno diritto a un contributo specifico dell’Unione alle spese sostenute per l’attuazione delle attività di sorveglianza e per i test virologici o sierologici di laboratorio effettuati su campioni ottenuti dopo il 1o luglio 2013 durante la sorveglianza dei suini domestici e dei cinghiali in tali Stati membri.
2. Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 50 % delle spese sostenute da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia per le attività di cui al paragrafo 1 e non supera:
i)
15 000 EUR per l’Estonia;
ii)
80 000 EUR per la Lettonia;
iii)
46 000 EUR per la Lituania;
iv)
20 000 EUR per la Polonia.
3. Le spese massime rimborsabili a Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia per le attività di cui al paragrafo 1 non superano in media:
i)
0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;
ii)
5 EUR per cinghiale sottoposto a campionamento;
iii)
2 EUR per il test ELISA;
iv)
10 EUR per il test PCR;
v)
10 EUR per il test virologico.
4. Le spese che possono beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione per le misure di cui al paragrafo 1, si limitano alle spese sostenute dagli Stati membri, per:
a)
i test di laboratorio;
i)
l’acquisto di kit per le analisi, di reagenti e di tutti i materiali di consumo individuabili utilizzati specificamente per effettuare test di laboratorio;
ii)
il personale, indipendentemente dalla categoria, specificamente assegnato, a tempo pieno o parziale, all’esecuzione dei test presso il laboratorio;
b)
il personale, indipendentemente dalla categoria, specificamente assegnato, a tempo pieno o parziale, all’attuazione delle attività di sorveglianza previste dai programmi diverse dai test di laboratorio.
c)
le spese generali pari al 7 % della somma delle spese di cui alle lettere a) e b).
Le spese di personale di cui alla lettera a), punto ii), e alla lettera b), si limitano alle retribuzioni effettive, compresi i contributi previdenziali, e agli altri costi previsti dalla legge inclusi nella retribuzione.
Storico versioni
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