Art. 4

Art. 4

In vigore dal 7 ott 2013
La posizione dell’Unione in sede di comitato misto per la riammissione, per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo, è assunta dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.
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