Art. 2
In vigore dal 7 ott 2013
Entro il 13 ottobre 2014 gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di assoggettare il 5-(2-amminopropil)indolo a misure di controllo e a sanzioni penali conformemente alla loro legislazione nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2013:496:oj#art-2