Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 ott 2013
Gli importi massimi globali del contributo finanziario dell’Unione concessi a ciascuno Stato membro per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca per il 2013 e il tasso di detto contributo sono fissati nell’allegato.
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